Nell'ambito degli interventi volti al contenimento della spesa pubblica. con l'art. 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono state introdotte modifiche alla normativa preesistente, attraverso la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori per i Comuni fino a 10.000 ( diecimila) abitanti e con la previsione della presenza dei soli consiglieri comunali per i Comuni con popolaziote fino a 1000 (mille) abitanti.
Per tale ultima fascia demografica non è prevista la figura degli assessori, risultando attribuite esclusivamente al sindaco le competenze della giunta comunale.
Ne discende che il vicesindaco, per l'esercizio delle indefettibili funzioni sostitutive, dovrà, pertanto, essere nominato tra i consiglieri eletti.
Per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 (diecimila) abitanti, continua ad applicarsi, a decorrere dal 2011. e per tutti gli anni a seguire, la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e provinciali.